La Fondazione Lega del Filo d’Oro E.T.S. – Ente Filantropico (LFO) adotta un processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni (whistleblowing) conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione Europea, che ledano l'interesse pubblico o l'integrità dell’Ente, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo. Per l’invio e la gestione delle segnalazioni la LFO utilizza una piattaforma dedicata. Per accedere, basta cliccare sul tasto “INVIA UNA SEGNALAZIONE” che si trova in fondo alla pagina.
Chi può inoltrare una segnalazione
Le segnalazioni possono essere effettuate da:- dipendenti, a qualsiasi titolo, della LFO
- lavoratori autonomi, nonché titolari di un rapporto di collaborazione, che svolgono la propria attività lavorativa in favore della LFO
- lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della LFO
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso la LFO
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la LFO
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore della LFO, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.
Cosa Segnalare
L’oggetto delle segnalazioni deve riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.
Rientrano tra le condotte illecite per le quali è possibile effettuare la segnalazione:
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 (responsabilità amministrativa), violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel D. Lgs. 231/01 e del Codice Etico della LFO
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o degli atti nazionali come richiamati dal D. Lgs. 24/2023 (in particolare relativi ai seguenti settori: contratti pubblici, servizi e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo, tutela dell’ambiente, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi)
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti.
a) contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
b) violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati dal D. Lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati dalla direttiva UE 2019/1937 (si rimanda alla normativa suddetta)
c) violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.
Come fare la segnalazione - Istruzioni per l’uso della piattaforma
Per accedere alla piattaforma dedicata ed inoltrare la segnalazione è possibile consultare le specifiche istruzioni (vedi link)Il segnalante può fornire i propri dati per essere identificato o può scegliere di rimanere anonimo.
La segnalazione può essere fatta in forma scritta o in forma orale, con il sistema di messaggistica orale presente nella piattaforma informatica.
Al fine di consentire le dovute verifiche, il segnalante deve precisare nella segnalazione, in via più circostanziata possibile, le informazioni a sua conoscenza sulla violazione.
In ogni caso, nella segnalazione è necessario che risultino chiare:
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione
- la descrizione del fatto
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni, vociferazioni scarsamente attendibili o “voci di corridoio”.
Codice identificativo della segnalazione
Al termine dell’inserimento delle informazioni richieste, al segnalante viene data conferma di avvenuta ricezione della segnalazione immediatamente, con l’indicazione del numero di registrazione assegnato alla segnalazione (ID del token) che serve per accedere al sistema e controllare l’avanzamento della segnalazione, rispondere alle domande e ricevere un riscontro sull’esito dell’indagine.È quindi fondamentale conservare l’ID token, perché è l’unico modo per potere riaccedere nella piattaforma e seguire lo stato di avanzamento della segnalazione.
Pertanto chi ha già effettuato una segnalazione e vuole verificare a che punto è la segnalazione stessa (se è stata presa in carico, se è in fase di gestione, se è già presente una risposta), potrà riaccedere nella piattaforma inserendo il suddetto ID del token.
Tutela della riservatezza
L’accesso alla piattaforma è consentito al solo Responsabile del Sistema di Gestione Integrato della Lega del Filo d’Oro, che gestirà le fasi di gestione della segnalazione, garantendo la tutela della riservatezza e che la segnalazione sia trattata in modo anonimo.L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi non può essere rivelata, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
E’ garantita la massima riservatezza anche dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione del procedimento avviato in ragione della segnalazione stessa.
Divieto di ritorsioni
Il segnalante non può subire nessuna ritorsione.Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO
Il D. Lgs. n. 24/2023 prevede la possibilità di effettuare segnalazioni esterne all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e divulgazioni pubbliche di violazioni nei casi espressamente previsti dalla norma. La possibilità di effettuare segnalazioni esterne all’ANAC è consentita solo nei casi di seguito riportati:
- ove non sia attivo il canale di segnalazione interno, ovvero, anche se attivato, non è conforme con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne, che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente, sulla base di documentate concrete circostanze ed informazioni effettivamente acquisibili e non su semplici illazioni, che se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o questa potrebbe determinare un rischio di ritorsione
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente, sulla base di documentate concrete circostanze ed informazioni effettivamente acquisibili e non su semplici illazioni, la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.